Descrizione
Con l'art.8 della Legge 9 ottobre 2026, n. 180, recante «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» ogni comune deve istituire un elenco comunale degli elettori fuori sede che dimorano temporaneamente nel comune.
Si applica per i Referendum ed a tutte le elezioni, tranne per le Amministrative e le Regionali.
REQUISITI: Requisito necessario e comune a tutte le categorie è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto.
Possono, quindi, chiedere l'iscrizione nell'elenco:
- gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata della permanenza prevista “fuori sede” è di almeno nove mesi (art. 8, co. 2 e 3);
- gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 4);
- gli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, primo periodo);
- gli elettori che in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore che, per periodo di almeno tre mesi, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, secondo periodo).
Termini e modalità di presentazione e di revoca della domanda
| Categoria di “Fuori sede” | Termine per la domanda | Consultazioni interessate |
| Studio o lavoro, condizione già in essere (comma 2) | entro il 31 dicembre di ciascun anno | quelle dell'anno successivo |
| Studio o lavoro, condizione sorta dopo il 31 dicembre (comma 3) | entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione | quelle dell'anno in corso |
| Motivi di cura, caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico in struttura sanitaria fuori Regione (commi 4 e 5) | non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione | quelle dell'anno in corso |
L'iscrizione nell'elenco ha durata annuale: l'elettore che intende votare fuori sede anche nell'anno successivo deve presentare una nuova domanda nei termini prescritti.
La domanda è presentata al Comune di temporaneo domicilio, personalmente o con strumenti telematici. Essa deve contenere l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e un recapito di posta elettronica. Si allega un modello di domanda, in formato pdf editabile, ed è possibile scaricarlo anche dalla pagina web dait.interno.gov.it/elezioni
Alla domanda di iscrizione nell’elenco annuale degli elettori fuori sede vanno allegati:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (ad esempio: certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata).
La condizione di elettore fuori sede può essere autocertificata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme le sanzioni dell'articolo 76 dello stesso decreto e i controlli previsti dall'articolo 71.
La domanda di iscrizione nell’elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione.
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Ultimo aggiornamento: 20 ottobre 2026, 17:15